Famiglia & successioni

ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'
La legge prevede la possibilita' per l'erede di accettare o di non accettare l'eredita'. Questo e' ovvio, perche' talvolta potrebbe essere anche non conveniente accettare una eredita' dissestata economicamente o moralmente discutibile.
Ma poiche' all'apertura della successione non sempre e' possibile stabilire se e' economicamente conveniente accettare l'eredita', la legge da' anche la possibilita' di accettare "con beneficio di inventario".
L'accettazione con beneficio d' inventario si deve fare mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del luogo ove si e' aperta la successione.
Questo tipo di accettazione da' all'erede la possibilita' di tenere distinto il patrimonio personale del defunto da quello dell'erede.
Dovra' essere compilato un dettagliato inventario dei beni ereditati.

ACQUISTO DEL LEGATO
Per l'acquisto del legato non occorre accettazione. Si ha pero' la facolta' di rinunziare. Se il legato consiste nella proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario deve chiedere all'onerato il possesso della cosa legata, anche se ne e' stato esonerato dal testatore.

COLLAZIONE
Succede non di rado che alcuni eredi ricevano donazioni piu' o meno dirette, causando cosi' un assottigliamento, se non un vero e proprio depauperamento, del patrimonio familiare del "de cuius".
Cio', naturalmente, causera' una lesione dei diritti ereditari degli altri coeredi. Ecco perche' la legge prevede che i figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia a cio' dispensati.
Naturalmente la dispensa di effettuare la collazione ha effetto solo nei limiti della quota di cui il testatore poteva disporre.
Le donazioni di modico valore fatte al coniuge non sono soggette a collazione.

DIRITTI TRA CONVIVENTI
Dal punto di vista ereditario la legge non prevede alcun diritto di successione della persona convivente (ma non coniugata) con il "de cuius".
L'unico modo per lasciare in eredita' i beni alla persona convivente e' quello di redigere a suo favore un valido testamento.
Alcuni diritti attenuati possono essere fatti valere dalla persona convivente con il "de cuius" soltanto in materia di successione nel contartto di locazione e di risarcimento del danno in caso di morte per fatto illecito altrui.

DIRITTO DI ABITAZIONE
Al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o di proprieta' comune tra il defunto e lo stesso coniuge superstite.
Tale diritto si estende anche sulla quota della predetta abitazione eventualmente riservata ai figli. 
Esso non e' cedibile. Pertanto la casa di cui si ha il diritto di abitazione non puo' essere locata a terzi.

DIRITTO DI PRELAZIONE TRA COEREDI
A fine di salvaguardare, per quanto sia possibile, l'unitarieta' dei beni ereditari e gli interessi dei coeredi, l'art. 732 del codice civile prevede che il coerede, che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione che puo' essere esercitato entro due mesi dalla notificazione stessa.

DIRITTO DI ACCRESCIMENTO
Se piu' eredi sono stati istituiti con lo stesso testamento nell'universalita' dei beni, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte va ad accrescere di diritto quella degli altri.
Il testatore, pero', puo' manifestare una diversa volonta'.
L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso bene.

DIRITTO DI USUFRUTTO
Il diritto di usufrutto e' il diritto reale di usare la cosa altrui godendone i frutti e rispettando la destinazione economica della cosa stessa.
La cosa di cui si ha il diritto di usufrutto puo' anche essere locata a terzi.
La durata dell'usufrutto normalmente non puo' eccedere la vita dell'usufruttuario. Pertanto, se il diritto di usufrutto dell'abitazione appartiene a un solo coniuge e questo muore, il diritto stesso non si trasferisce all'altro coniuge.
Tuttavia in caso di usufrutto congiuntivo, cioe' quando il diritto e' attribuito congiuntamente a piu' soggetti, e' possibile prevedere il "diritto reciproco di accrescimento". La costituzione di questo tipo di diritto e' molto opportuna, specialmente quando si tratta di due coniugi cousufruttuari, per permettere al coniuge superstite la sicurezza di poter continuare ad abitare la casa familiare o di poterne godere i frutti

DIVISIONE DELL'EREDITA'
Uno dei nodi piu' duri da sciogliere e che non di rado e' causa di disaccordo, anche fra persone che sono andate d'accordo per tanti anni, e' la divisione dei beni ereditari.
L'art. 734 del codice civile fa espresso riferimento alla "divisione fatta dal testatore". E forse gli eredi avrebbero meno occasioni di disaccordi se il testatore, possibilmente previo accordo preso con i propri futuri successori, facesse una vera e propria equa divisione.
Comunque, nel caso cio' non si verificasse e non vi sia accordo tra i coeredi, essi possono sempre domandare al giudice la divisione dei beni ereditari.
Particolarita': se tra i chiamati alla successione vi e' un concepito, la divisione non puo' aver luogo prima che questi nasca

EREDE E LEGATARIO
Ai termini "eredita'" e "legato" si riconducono quelli di erede e legatario. L'erede e' colui che ha ricevuto una eredita', il legatario e' colui che ha ricevuto un legato.
Percio' l'erede e' colui che e' chiamato, per legge o per testamento, a succedere a titolo universale, per intero o per quota, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al "de cuius".
Mentre il legatario e' beneficiario di una posizione testamentaria a titolo particolare, che non gli attribuisce la qualita' di erede. E poiche' il legatario non succede all'universalita' dei beni, ne' ad una quota di essi, egli non e' tenuto al pagamento dei debiti ne' di altre passivita' ereditarie.

EREDITA' GIACENTE
Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non ha preso possesso dei beni erditari, si viene a creare una situazione temporanea di "eredita' giacente".
Pertanto, il pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, su istanza degli interessati o d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.
Il predetto curatore procede alla compilazione dell'inventario dei beni, e all'aministrazione temporanea di essi fino a quando l'eredita' non verra' accettata dagli aventi diritto.

EREDITA'
L'eredita', in senso oggettivo, e' il complesso dei beni e dei rapporti giuridici che si trasmettono mediante successione in seguito al decesso dell'avente titolo.
Nel linguaggio giuridico la persona che decede lasciando i beni e i diritti in successione si chiama "de cuius".
L'eredita' stessa puo' essere considerata nella sua universalita' o quale quota dei beni nei quali si succede.
In senso piu' ampio l'eredita' puo' anche essere vista come trasmissione di valori morali, culturali e di altri beni non materiali.
Foscolo affermava che "Sol chi non lascia l'erdita' d'affetti poca gioia ha nell'urna..." (I Sepolcri).

ESECUTORI TESTAMENTARI
L'esecutore testamentario puo' essere nominato al fine di far curare che siano esattamente esguita le disposizioni di ultima volonta' del defunto.
Il testatore puo' nominare uno o piu' esecutori testamentari e, nel caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, possono essere nominati altri in loro sostituzione.
Anche gli eredi o legatari possono essere nominati esecutori testamentari.

PENSIONE DI REVERSIBILITA' E RENDITA INAIL
La reversibilita' della pensione e delle rendite INAIL tra la persona deceduta e il coniuge e/o i figli minori o invalidi ha una notevole importanza in campo successorio.
Talvolta anche i genitori, i fratelli e le sorelle possono avere diritto a una quota di reversibilita' della pensione o della rendita INAIL del congiunto deceduto.

INDEGNITA' A SUCCEDERE
La legge prevede una serie di casi in cui e' prevista l'esclusione dalla successione per indegnita'di colui che abbia commesso un grave reato contro la persona della cui successione si tratta o contro il coniuge in discendente o un ascendente della medesima.
E' indegno a succedere anche colui che ha soppresso, nascosto o alterato il testamento o ne abbia formato un falso.
In alcuni casi l'esclusione a succedere per indegnita' forse potra' anche servire come deterrente per certi esseri scellerati che giungono persino a pensare di uccidere un proprio congiunto con il proposito, molto improbabile, di impossessarsi dell'eredita'.

PARENTELA E AFFINITA'
Il codice civile si occupa anche della specificazione della parentela e dell'affinita'.
La parentela e' il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite.
L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall'altra (esempio genitori e figli), mentre sono parenti in linea collaterale le persone che, pur avendo lo stesso stipite comune, non discendono l'uno dall'altra (esempio fratelli e sorelle).
I gradi di parentela:
a)nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite;
b)nella linea collaterale si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Normalmente la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.
Le persone legate da vincolo di matrimonio, che grado di parentela hanno?
A qualcuno potra' sembrare strano, ma il marito e la moglie non sono parenti, essi sono coniugi. D'altra parte, se fossero parenti, potrebbero avere dei problemi a contrarre matrimonio.

PETIZIONE DI EREDITA'
Puo' accadere che tutti o parte dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione o in seguito siano in possesso di alcuni soltanto degli eredi, o anche di terze persone senza alcun titolo.
L'erede che non si trova in possesso dei beni spettantigli puo' allora rivolgersi al pretore competente avanzando una "petizione di eredita'" e chiedendo il riconoscimento della qualita' erditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenere la restituzione dei beni di cui ha diritto.

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Il testamento olografo deve essere presentato ad un notaio per la sua pubblicazione da chiunque ne sia in possesso, non appena ha notizia della morte del testatore.
Il testamento segreto dovra' essere aperto e pubblicato dal notaio che ne e' depositario non appena egli abbia notizia della morte del testatore.
Il notaio deve comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, non appena gli e' nota la morte del testatore se si tratta di testamento pubblico e, dopo la pubblicazione, se si tratta di testamento olografo o segreto.

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Il testamento olografo deve essere presentato ad un notaio per la sua pubblicazione da chiunque ne sia in possesso, non appena ha notizia della morte del testatore.
Il testamento segreto dovra' essere aperto e pubblicato dal notaio che ne e' depositario non appena egli abbia notizia della morte del testatore.
Il notaio deve comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, non appena gli e' nota la morte del testatore se si tratta di testamento pubblico e, dopo la pubblicazione, se si tratta di testamento olografo o segreto.

RAPPRESENTAZIONE
La rappresentazione erditaria e' quella norma giuridica la quale fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, tutte le volte in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato, come nel caso di premorienza o rinunzia da parte dell'avente diritto.
Nella successione testamentaria si ha la rappresentazione quando il testatore non ha provveduto ad indicare un sostituto nel caso in cui l'istituito non possa o non voglia o non voglia accettare l'eredita' o il legato.
Al legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale non si applica la rappresentazione.

REVOCABILITA' DEL TESTAMENTO
Il testamento e' sempre revocabile. Ogni clausola o condizione contraria e' priva di effetto.
Un testamento posteriore, se non revoca in modo espresso i precedenti, ne annulla comunque tutte quelle disposizioni che sono con esso incompatibili. Il testamento olografo puo' essere revocato dal testatore anche distruggendolo o cancellandolo, salvo che non si provi che a distruggerlo o cancellarlo sia stata persona diversa dal testatore, ovvero che egli non aveva l'intenzione di revocarlo.

RINUNZIA ALL'EREDITA'
Ogni erede puo' decidere di rinunziare all'eredita' mediante una dichiarazione fatta presso un notaio o presso il cancelliere della pretura del mandamento in cui si e' aperta la successione.
I motivi della rinunzia possono essere diversi: un atto di generosita' verso gli altri eredi, un modo di liberarsi da una eredita' "ingombrante" e talvolta antieconomica.
Nella successione legittima la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante. Se il rinunziante e' solo, l'eredita'si devolve a coloro ai quali spetterebbe se gli mancasse..
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto la sostituzione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi, ovvero si devolve agli eredi legittimi.

SOSTITUZIONE
La sostituzione ereditaria e' quella norma giuridica che da' la possibilita' al testatore di sostituire, all'erede o al legatario istituito, un'altra persona nel caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita' o il legato.

SUCCESSIONE DELLO STATO
Se nessuno degli eredi accetta l'eredita' o se il "de cuius" non lascia eredi entro il sesto grado e non ha disposto per testamento, allora l'eredita' e' devoluta allo Stato.
Una particolarita': lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. Inoltre non occorre dichiarazione di accettazione ne' puo' essere fatta rinunzia per i beni devoluti allo Stato.

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
In caso di morte del conduttore di un contratto di locazione di immobili, sia a uso abitativo sia non abitativo, la legge (artl. 6 e 37 L.392/1978) regola la successione nel contratto stesso.
La questione e' importante dal punto di vista della sicurezza da parte dei familiari del "de cuius" di poter continuare ad abitare l'immobile preso in locazione per uso commerciale.

SUCCESSIONE
La successione e' la trasmissione dei beni, dei diritti e degli obblighi ereditari della persona che decede agli aventi diritto.
Normalmente l'apertura della successione, cioe' il trasferimento dei diritti erditari, avviene alla data del decesso e nel luogo dell'ultimo domicilio del de cuius.
Vi sono due importanti e diversi tipi di successione, e cioe':
a)successione legittima, che si verifica quando la persona defunta non ha lasciato alcun testamento o ha lasciato un testamento dichiarato non valido.
Se il defunto ha disposto mediante testamento solo per una parte dei propri beni, la successione legittima si apre solo per la parte restante del patrimonio;
b) successione testamentaria, che si verifica quando la persona deceduta ha disposto con un valido testamento a chi devono essere devoluti i suoi beni dopo la sua morte.
Anche in presenza di testamento puo' darsi che esista una successione necessaria, che corrisponde a quella quota di eredita' riservata dalla legge al coniuge, ai figli e agli ascendenti, e della quale il testatore non puo' disporre.

TESTAMENTO
Il testamento e' l'atto mediante il quale una persona dispone a favore di chi intende far devolvere, alla sua morte, la sua eredita' o parte di essa.
Il testamento puo' sempre essere revocato da colui che lo ha disposto e che assume la denominazione di testatore.
Vi sono tre forme fondamentali di testamento:
a) testamento pubblico. E' ricevuto dal notaio, in presenza di due testimoni.Il testatore dichiara verbalmente la sua volonta' e il notaio redige l'atto.
Se il testatore non sa leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Questo tipo di testamento e' il piu' sicuro, perche' e' protetto da rischi di smarrimento, manomissioni, etc.;
b) testamento olografo. Deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. La firma deve essere apposta alla fine delle disposizioni.
Non e' indispensabile firmare con nome e cognome, ma si deve indicare con certezza la persona del testatore. La data deve indicare il giorno, il mese, l'anno.
Il testamento olografo e' la forma piu' comoda, meno costosa, e piu' pratica per lasciare le proprie volonta' testamentarie. Puo' essere redatto su qualunque tipo di carta. 
Ma attenzione!Il testamento olografo si presta a gravi rischi: prima di tutto si possono verificare casi di nullita' o di annullabilita' (mancanza della firma, scrittura non interamente a mano, mancanza della data, etc.).
Poi vi e' il grave rischio di smarrimento, furto, incendio, manomissione o sottrazione da parte di persone piu' o meno interessate.
c) testamento segreto. Con il testamento segreto c'e' la possibilita' di mantenere segreto il contenuto e nello stesso tempo avere la garanzia che esso venga ben custodito e non venga manomesso.
Se il testamento e' interamente scritto a mano dal testore basta la firma alla fine delle disposizioni, se invece e' stato scritto a macchina o e' stato scritto da altre persone occorre sottoscrivere ciascun mezzo foglio.
Il testamento segreto deve essere sigillato e consegnato, in presenza di due testimoni ad un notaio personalmente dal testatore, al quale dichiara che nell'involucro sigillato e' contenuto il suo testamento.
Il notaio deve compilare un atto di ricevimento del testamento segreto che sara' sottoscritto, oltre che dal notaio stesso, anche dal testatore e dai testimoni.
Chi non sa o non puo' leggere non puo' fare un testamento segreto.
Sono previsti anche testamenti speciali nei casi di malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni, nonche' a bordo di navi durante il viaggio in mare, a bordo di aeromobili durante il volo e per i militari e gli assimilati.